PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Riduzione del numero dei parlamentari).

      1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto».
      2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
      3. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
      4. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.
(Limite al numero dei componenti del Governo).

      1. Il numero dei Ministeri non può essere superiore a dodici e il numero dei dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione della legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministeri e dei Dipartimenti, in misura non superiore a due per ciascuno, per la durata dell'intera legislatura.
      2. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Il numero complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari non può essere superiore a settantadue».

 

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Art. 3.
(Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione elettorale regionale e di definizione degli organi di governo regionali).

      1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «con l'Unione europea delle Regioni» sono inserite le seguenti: «; legislazione elettorale regionale e definizione degli organi di governo regionali».

Art. 4.
(Limite al numero dei componenti dei consigli e delle giunte regionali).

      1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

          «Il numero dei consiglieri regionali di ciascuna regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:

              a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;

              b) quaranta consiglieri per le Regioni fino cinque milioni di abitanti;

              c) cinquanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.

      I gruppi consiliari possono essere costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri regionali»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il numero dei componenti della Giunta regionale è così determinato:

              a) sette componenti per i Consigli regionali composti da trenta consiglieri;

 

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              b) dieci componenti per i Consigli regionali composti da quaranta consiglieri;

              c) quattordici componenti per i Consigli regionali composti da cinquanta consiglieri».